La responsabilità dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) tra disciplina di settore e nodi applicativi della Legge Gelli-Bianco
La responsabilità dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) tra disciplina di settore e nodi applicativi della Legge Gelli-Bianco
1. L’ASO tra coinvolgimento nella sicurezza delle cure ed estraneità allo statuto speciale della responsabilità sanitaria
Per inquadrare la posizione dell’Assistente di Studio Odontoiatrico occorre partire dall’impianto della legge 8 marzo 2017, n. 24. Il legislatore della riforma non ha limitato il presidio della sicurezza delle cure ai soli professionisti sanitari in senso stretto. L’art. 1, infatti, qualifica la sicurezza delle cure come «parte costitutiva del diritto alla salute» e ne affida la realizzazione anche all’insieme delle attività di prevenzione e gestione del rischio. Il comma 3 chiama a concorrervi l’intera organizzazione, senza distinzioni di qualifica o di inquadramento: “Alle attivita’ di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e’ tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale”.
La formula «tutto il personale» comprende quindi anche le figure di supporto, come l’ASO. Queste figure sono inserite a pieno titolo nel circuito del risk management della struttura, come soggetti tenuti a partecipare alle attività di prevenzione dell’evento avverso. Si tratta di un dato di sistema non marginale. La giurisprudenza di merito valorizza sempre più il principio di sicurezza delle cure come contenuto autonomo dell’obbligazione della struttura. Tale obbligazione non si esaurisce nella messa a disposizione di mezzi e risorse umane, ma si estende a obblighi di protezione nei confronti del paziente[1].
Il coinvolgimento generalizzato sul piano della prevenzione non si traduce però in un’estensione altrettanto generalizzata delle tutele sul piano della responsabilità. Le norme di favore della legge Gelli-Bianco hanno infatti un destinatario soggettivo circoscritto: l’«esercente la professione sanitaria». Si tratta in particolare del regime aquiliano ex art. 2043 c.c. previsto dall’art. 7, comma 3; della limitazione della rivalsa ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 9, comma 1); del tetto quantitativo alla rivalsa e alla surrogazione per colpa grave, fissato al triplo del reddito professionale (art. 9, comma 6).
L’ASO, figura di supporto non riconducibile alle professioni sanitarie, resta estraneo a questo statuto speciale. Ne deriva un’asimmetria evidente. Da un lato, l’ASO condivide con i sanitari l’onere di concorrere alla sicurezza delle cure. Dall’altro, non ne condivide le garanzie in caso di evento dannoso.
La struttura (clinica, poliambulatorio o studio organizzato) continua a rispondere verso il paziente del fatto del proprio ausiliario ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. Il debitore che si vale dell’opera di terzi, infatti, risponde anche dei loro fatti dolosi o colposi. Il rapporto interno con l’ASO resta però governato dalle regole comuni del diritto civile e del lavoro. Dopo aver risarcito il paziente, la struttura potrebbe quindi rivalersi sull’assistente per l’intero danno, anche per una condotta connotata da mera colpa lieve. Ciò avverrebbe senza il filtro della colpa grave e senza i limiti di importo che l’art. 9 riserva agli esercenti la professione sanitaria.
È proprio questa asimmetria a porre le questioni esaminate nei paragrafi che seguono: la tenuta del coordinamento tra l’art. 1 e gli artt. 7 e 9 della legge; l’adeguatezza della copertura assicurativa RCT/RCO della struttura; i margini entro cui l’orientamento giurisprudenziale sulle condotte «abnormi» possa ancora contenere l’esposizione patrimoniale dell’ausiliario.
2. Confine con le attività cliniche riservate e profili di responsabilità penale
La concreta attuazione delle mansioni quotidiane pone frequenti criticità operative sul discrimine tra assistenza materiale e svolgimento di attività tipiche riservate ad altre figure sanitarie, in primo luogo l’igienista dentale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che talune prestazioni cliniche — tra cui l’ablazione del tartaro (detartrasi) e la lucidatura delle arcate dentarie — integrano atti propri ed esclusivi dell’odontoiatra e dell’igienista dentale (cfr. Cass. pen. nn. 16527/2007 e 4294/2008).
Ove l’ASO travalichi il divieto normativo di intervento diretto sul paziente ed esegua manovre o trattamenti endorali riservati avremo una responsabilità penale dell’ASO, in quanto potrebbe perfezionarsi a carico dell’operatore la fattispecie di reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p.. Non mancherà tuttavia il coinvolgimento del titolare dello studio, giacché la violazione potrebbe non restare confinata alla condotta individuale dell’assistente. La giurisprudenza e la disciplina vigente delineano un potenziale coinvolgimento, a titolo di concorso o di omessa vigilanza/cooperazione colposa, del titolare dello studio odontoiatrico o del professionista che consenta, tolleri o deleghi l’esecuzione di pratiche cliniche a personale privo dell’abilitazione richiesta.
3. La copertura assicurativa della struttura (Art. 10 L. 24/2017 e D.M. 232/2023)
Un nodo sistematico di primaria rilevanza concerne l’impatto della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) e delle sue disposizioni attuative (D.M. 232/2023) sull’operato dell’ASO, considerato che quest’ultimo non riveste la qualifica di professionista sanitario in senso stretto.
Sul versante della garanzia assicurativa a tutela dei terzi e dei pazienti danneggiati, l’ordinamento adotta una nozione ampia e inclusiva. L’art. 10, comma 1, della Legge n. 24/2017 e il successivo D.M. 232/2023 estendono l’obbligo di copertura assicurativa RCT/RCO della struttura sanitaria o dello studio odontoiatrico al «personale a qualunque titolo operante».
Ne deriva che, pur non essendo l’ASO un professionista sanitario, gli eventuali danni cagionati a terzi dall’assistente nell’esercizio delle proprie incombenze rientrano pienamente nella copertura assicurativa obbligatoria gravante sulla struttura o sullo studio. La formulazione letterale accoglie infatti nel perimetro di garanzia gli operatori di interesse sanitario, i collaboratori e il personale amministrativo, sterilizzando il rischio che il paziente rimanga privo di ristoro economico per condotte dannose poste in essere da ausiliari.
4. Il nodo irrisolto dell’azione di rivalsa ex art. 9 Legge Gelli-Bianco
A fronte della pacifica inclusione dell’ASO nel raggio della polizza assicurativa della struttura, si apre un rilevante contrasto interpretativo con riguardo all’azione di regresso o di rivalsa promossa dalla struttura o dall’assicuratore nei confronti del dipendente/collaboratore a seguito del risarcimento liquidato al paziente.
L’art. 9 della Legge Gelli-Bianco ha introdotto uno speciale statuto di favore e di protezione patrimoniale, limitando l’azione di rivalsa ai soli casi di dolo o colpa grave; assoggettando la pretesa a stringenti tetti quantitativi (c.d. limite del triplo o del quadruplo della retribuzione lorda annua).
Tuttavia, l’art. 9 circoscrive espressamente l’alveo di applicazione di tale regime tutorio ai soli «esercenti la professione sanitaria». Da tale dato testuale scaturisce una complessa questione ermeneutica circa la posizione dell’ASO.
Da un lato, vi è la tesi dell’inapplicabilità dello statuto speciale. Ciò significa che in virtù del dato letterale restrittivo, l’ASO — in quanto semplice operatore di interesse sanitario — non beneficerebbe dello scudo protettivo dell’art. 9. Di conseguenza, la struttura sanitaria o odontoiatrica (chiamata a rispondere civilmente per il fatto dell’ausiliario ex art. 1228 c.c. o a titolo contrattuale) potrebbe rivalersi sull’ASO secondo le ordinarie regole del diritto civile e del lavoro, pretendendo la rifusione integrale del danno anche a fronte di un comportamento connotato da mera colpa lieve, senza la salvaguardia di tetti massimi di responsabilità. Va tuttavia subito precisato che su quello del collegamento funzionale tra condotta dell’ASO e responsabilità della struttura ex art. 2049 c.c. (e, in termini speculari, ex art. 1228 c.c. in sede contrattuale) opera il principio delle “condotte abnormi”. Secondo tale impostazione, la struttura risponde del fatto del suo ausiliario solo quando la condotta rientri nell’ambito delle mansioni affidate e non costituisca un’iniziativa autonoma, esorbitante e imprevedibile — appunto una condotta “abnorme” — che spezza il nesso con l’organizzazione datoriale. La conseguenza simmetrica era che, al di fuori dell’abnormità, la struttura sopportava integralmente il rischio organizzativo, con ridotta possibilità di scaricarlo integralmente sul singolo operatore.
Dall’altro, v’è la tesi dell’estensione sistematica o analogica, secondo cui le tutele previste dal legislatore della riforma del 2017 dovrebbero applicarsi in via sistematica o analogica a tutti gli operatori stabilmente inseriti nell’organizzazione sanitaria dello studio. Riterrebbe paradossale, infatti, riservare una tutela patrimoniale rafforzata alle figure apicali o cliniche (i professionisti sanitari) e negarla alle figure ausiliarie e subordinate, maggiormente esposte ai rischi organizzativi della struttura.
Conclusioni
L’inquadramento della figura dell’ASO si caratterizza per una duplice dicotomia: sul piano operativo e penalistico, vige il divieto perentorio di invasione del campo clinico, presidiato dalla fattispecie di cui all’art. 348 c.p.; sul piano civilistico e assicurativo, a fronte dell’inclusione nella polizza della struttura ex art. 10 L. 24/2017, permane l’aperta incertezza relativa alla disciplina della rivalsa ex art. 9, con l’alternativa tra la possibile esposizione illimitata per colpa lieve secondo il diritto comune e l’estensione dello statuto di garanzia previsto per le professioni sanitarie.
Michele Lucca – Avvocato in Udine – Consigliere Nazionale SIOF – Senior Specialist in Tort Law and Insurance Litigation
[1] Recentemente v. Tribunale di Caltanissetta, sez. civ., 21 febbraio 2026 n. 180, inedita, che in motivazione così osserva: “A tale ultimo riguardo, il Supremo Collegio (Cass. civ., 22 febbraio 2023, n. 5490) ha sottolineato come le specifiche prestazioni rese dalla casa di cura valgano a ricondursi – al di là e oltre l’aspetto dell’elementare messa a disposizione dei mezzi materiali e delle risorse umane finalizzate alla cura del paziente – all’ambito del più generale principio che attiene al tema della “sicurezza” delle cure. Tale principio si sostanzia nel riconoscimento del valore fondamentale e indefettibile della rigorosa adozione, da parte dei responsabili della struttura sanitaria, di ogni possibile iniziativa vòlta a salvaguardare l’incolumità dei pazienti ospitati presso i locali della struttura, in considerazione del carattere integrale e totalizzante del coinvolgimento della persona (ivi ricoverata per un tempo più o meno breve) nel contesto ‘localizzato’ (e fisicamente ‘concentrato’) di una specifica comunità umana della cui preservazione psico-fisica i responsabili della casa di cura (o dell’ente preposto) assumono il delicato e gravoso compito di assicurare la protezione e la garanzia. Sul piano giuridico, il principio della sicurezza delle cure risulta tradotto dal valore cogente di documenti di natura sovranazionale (v. la Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 9 giugno 2009, ribadita dal Consiglio sulla sicurezza dei pazienti del 6 dicembre 2014, nella Direttiva 2011/24/UE sull’assistenza transfrontaliera di cui al d.lgs. n. 38/2014, e nella giurisprudenza della Corte EDU, che riconduce all’art. 2 Cedu l’obbligo degli Stati di predisporre le necessarie misure atte ad assicurare la protezione della salute e a ridurre il rischio di eventi dannosi), ma anche dalle più recenti iniziative legislative introdotte nel nostro paese, come risulta dall’art. 1 della legge n. 24/2017, là dove si dispone che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività”, realizzandosi mediante “l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”, nel quadro di quelle “attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private”, cui “è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale“. Con motivazione sostanzialmente sovrapponibile anche Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, 24 marzo 2026 n. 998, inedita.