Una questione meno scontata di quanto sembri.

L’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) non è una professione sanitaria e non rientra tra gli esercenti le professioni sanitarie disciplinati dalla legge n. 43/2006.

Va ricordato che la dottrina prevalente1, sostiene che la disciplina speciale della responsabilità prevista dall’art. 7 si applica all’esercente la professione sanitaria, mentre per gli altri collaboratori della struttura continuano a vigere le norme generali del codice civile.

Ma questo implica che la legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco) non le sia affatto applicabile? A mio avviso, occorre distinguere.

L’art. 7 della legge Gelli-Bianco disciplina la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria. Per questa ragione, la disciplina speciale della responsabilità professionale prevista dalla legge non sembra estendersi all’ASO, la cui eventuale responsabilità personale continua a trovare fondamento nelle regole generali del codice civile.

Diverso è il piano della responsabilità della struttura.

La struttura sanitaria o lo studio odontoiatrico rispondono infatti anche dell’attività dei propri ausiliari ai sensi dell’art. 1228 c.c., norma che non distingue tra professionisti sanitari e altri collaboratori impiegati nell’adempimento dell’obbligazione verso il paziente.

C’è però un ulteriore profilo che merita attenzione.

L’ASO, pur non essendo un professionista sanitario, svolge attività fondamentali per garantire la sicurezza delle cure: nell’organizzazione dello studio odontoiatrico o della struttura sanitaria, l’ASO svolge infatti attività che incidono direttamente sulla sicurezza delle cure. Una sterilizzazione eseguita in modo non conforme, un errore nella tracciabilità degli strumenti, una gestione inadeguata dei dispositivi medici o il mancato rispetto dei protocolli organizzativi possono compromettere la sicurezza del paziente tanto quanto una prestazione clinica eseguita in modo imperito.

Da questa considerazione nasce l’interrogativo: se la legge Gelli-Bianco pone la sicurezza delle cure al centro del sistema e attribuisce grande rilievo alla prevenzione del rischio clinico, è davvero corretto limitare l’analisi del ruolo dell’ASO alla sola circostanza che essa non sia una professionista sanitaria? Oppure il suo inserimento nel processo assistenziale impone di considerarla anche come un soggetto rilevante ai fini del risk management, della definizione dei protocolli organizzativi, della formazione, delle procedure di audit, della prevenzione degli eventi avversi e, conseguentemente, della valutazione delle coperture assicurative della struttura?

In altri termini, il tema non è tanto stabilire se all’ASO si applichi la disciplina della responsabilità professionale prevista per medici e altri esercenti le professioni sanitarie – questione sulla quale la risposta appare negativa – quanto piuttosto comprendere se il suo ruolo debba essere valorizzato all’interno del sistema di governo del rischio delineato dalla legge n. 24/2017. Se la sicurezza delle cure è il risultato dell’organizzazione complessiva della struttura e non della sola attività clinica, anche le figure di supporto che partecipano in modo determinante ai processi organizzativi diventano componenti essenziali del sistema di prevenzione del rischio.

La legge n. 24/2017 segna il passaggio da un modello incentrato sulla colpa del singolo professionista a un modello fondato sulla sicurezza dell’organizzazione. Se questa è la chiave di lettura della riforma, allora la distinzione tra “professionista sanitario” e “personale di supporto” conserva certamente rilievo sul piano della responsabilità civile individuale, ma potrebbe risultare meno significativa quando si analizzano il governo del rischio, l’organizzazione della struttura, gli obblighi assicurativi e la prevenzione degli eventi avversi. È proprio questo il punto che il brano intende mettere in evidenza e che, a mio avviso, meriterebbe un approfondimento anche da parte della dottrina e della giurisprudenza.


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Dott. Enrico Ciccarelli – Consigliere Nazionale SIOF, Medico-Legale & Chief Officer in Risk Governance Sanitaria

Avv. Michele Lucca – Consigliere Nazionale SIOF, Senior Specialist in Tort Law and Insurance Litigation

  1. Cfr., ad esempio, con diverse sfumature, Genovese – Martini (a cura di), La nuova responsabilità professionale in sanità, Maggioli, 2017; Gelli – Hazan – Zorzit, La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione, Giuffrè, 2017; Benci, Bernardi, Fiore, Frittelli, Gasparrini, Hazan, Martinengo, Rodriguez, Rossi, Tartaglia, Tita, Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria. Commentario alla legge 24/2017, Quotidiano Sanità Editore, 2017; Martini – Genovese – Steffano (a cura di), Trattato operativo di responsabilità medica, Maggioli, 2022 ↩︎