Il Risk Manager non è una figura decorativa nell’organigramma, né un consulente da chiamare soltanto dopo un evento avverso.

È una competenza strategica al servizio della Direzione, della sicurezza dei pazienti, della tutela degli operatori e della sostenibilità aziendale.

Ma c’è una questione ulteriore, che merita attenzione: quali responsabilità ricadono sulle figure apicali di una struttura sanitaria privata quando il rischio viene individuato, segnalato, ma non adeguatamente gestito?

Proviamo a distinguere le diverse posizioni.

1. AMMINISTRATORE / LEGALE RAPPRESENTANTE

Obblighi

  • Istituire assetti organizzativi adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
  • Assicurare risorse economiche, professionali e organizzative sufficienti.
  • Garantire che il sistema di gestione del rischio sia effettivamente operativo.
  • Vigilare sulle criticità organizzative di propria competenza.

Poteri impeditivi

  • Allocazione delle risorse.
  • Adozione di misure organizzative e investimenti.
  • Intervento sulle disfunzioni strutturali e gestionali.
  • Attivazione degli organi societari e dei responsabili competenti.

Responsabilità

  • Civile: responsabilità verso la società per violazione dei doveri gestori; eventuale responsabilità verso i terzi quando ricorrano i presupposti dell’illecito.
  • Penale: possibile responsabilità per omissione, in presenza di una specifica posizione di garanzia, di poteri impeditivi e di nesso causale con l’evento.

Conseguenze dell’inerzia
La consapevole mancata adozione di misure necessarie, anche a fronte di segnalazioni documentate, può trasformare una carenza organizzativa in una condotta colposa personalmente imputabile.

2. DIRETTORE GENERALE

Obblighi

  • Tradurre gli indirizzi strategici in organizzazione concreta.
  • Attuare le misure di sicurezza deliberate.
  • Assicurare il coordinamento tra funzioni cliniche, amministrative e tecniche.
  • Garantire che le segnalazioni del Risk Manager siano esaminate e ricevano risposte operative.

Poteri impeditivi

  • Gestione delle risorse e del personale nei limiti delle deleghe.
  • Modifica dei processi organizzativi.
  • Attuazione delle procedure di sicurezza.
  • Attivazione dei livelli decisionali superiori in caso di criticità non risolvibili direttamente.

Responsabilità

  • Civile: eventuale responsabilità personale per condotte od omissioni colpose causalmente rilevanti.
  • Penale: possibile responsabilità omissiva quando siano attribuiti effettivi obblighi di intervento e sussistano i presupposti della posizione di garanzia.

Conseguenze dell’inerzia
Non dare seguito a criticità conosciute, pur disponendo degli strumenti per intervenire, può integrare una colpa gestionale e, nei casi più gravi, concorrere alla produzione di un evento lesivo.

3. DIRETTORE SANITARIO

Obblighi

  • Governo dell’organizzazione tecnico-sanitaria.
  • Vigilanza sull’appropriatezza e sulla sicurezza dei processi assistenziali.
  • Predisposizione e aggiornamento di protocolli e procedure.
  • Coordinamento e vigilanza sull’attività sanitaria nei limiti delle proprie attribuzioni.
  • Collaborazione con il Risk Manager nella prevenzione degli eventi avversi.

Poteri impeditivi

  • Intervento sui processi assistenziali insicuri.
  • Segnalazione e gestione delle criticità clinico-organizzative.
  • Adozione delle misure rientranti nelle proprie competenze.
  • Richiesta di intervento alla Direzione generale e agli organi gestionali.

Responsabilità

  • Civile: responsabilità personale per eventuali condotte colpose proprie, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Penale: possibile responsabilità per omessa o inadeguata organizzazione tecnico-sanitaria, quando sussistano posizione di garanzia, poteri impeditivi e nesso causale.

Conseguenze dell’inerzia
La tolleranza di prassi assistenziali pericolose, soprattutto quando reiterate e conosciute, può assumere rilevanza ben oltre la responsabilità del singolo professionista che materialmente esegue la prestazione.

4. RISK MANAGER

Obblighi

  • Identificazione, analisi e monitoraggio dei rischi.
  • Raccolta e analisi degli eventi avversi e dei near miss.
  • Individuazione delle criticità organizzative.
  • Elaborazione di proposte correttive e monitoraggio della loro attuazione.
  • Collaborazione con la Direzione e con le altre funzioni aziendali.

Poteri e strumenti necessari

  • Accesso alle informazioni e alla documentazione.
  • Autonomia nelle attività di verifica.
  • Risorse professionali ed economiche adeguate.
  • Accesso diretto alla Direzione.
  • Possibilità di segnalazione ed escalation delle criticità.
  • Tracciabilità delle segnalazioni e delle decisioni conseguenti.

Responsabilità

  • Civile: eventuale responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali o per fatto illecito proprio, secondo il rapporto e le attribuzioni concretamente esistenti.
  • Penale: non deriva automaticamente dalla nomina. Può configurarsi se al Risk Manager siano stati effettivamente attribuiti specifici obblighi impeditivi, con i relativi poteri, e ricorrano gli ulteriori presupposti della responsabilità penale.

Conseguenze dell’inerzia
La mancata rilevazione, segnalazione o gestione di rischi rientranti nelle proprie competenze può comportare responsabilità personale. Ma non può essere chiamato a rispondere di criticità che non aveva strumenti, autorità o risorse per affrontare.


IL PUNTO CRUCIALE: LA RESPONSABILITÀ NON SI DELEGA CON UNA NOMINA

La Legge 24/2017, all’art. 1, considera la sicurezza delle cure parte costitutiva del diritto alla salute e la collega espressamente alla prevenzione e alla gestione del rischio.

Il DM 232/2023, inoltre, all’art. 16, include il Risk Management tra le competenze minime che la struttura deve garantire nell’ambito della funzione di valutazione dei sinistri.

Ma attenzione: istituire una funzione non significa renderla automaticamente efficace.

Il Risk Manager deve poter incidere sui processi, contrastare le prassi pericolose, ottenere risposte e portare le criticità all’attenzione di chi ha il potere di decidere.

Immaginiamo una situazione concreta:

Il Risk Manager segnala ripetutamente una procedura assistenziale pericolosa. Il Direttore sanitario ne conosce le criticità. Il Direttore generale non interviene. L’amministratore, pur informato, non autorizza le risorse necessarie. La prassi prosegue e si verifica un evento avverso.

Chi risponde?

La risposta non può essere affidata alla sola individuazione dell’operatore che ha materialmente commesso l’errore.

Occorrerà ricostruire chi conosceva il rischio, chi aveva il dovere e il potere di intervenire, chi ha omesso di farlo e quale incidenza causale abbia avuto tale omissione.

La conoscenza documentata di un rischio, unita all’inerzia di chi aveva il potere di neutralizzarlo, può diventare un elemento probatorio particolarmente significativo.

La sicurezza delle cure non è una delega tecnica. È una responsabilità di governo.

E il Risk Manager non deve essere il soggetto sul quale la Direzione scarica questa responsabilità: deve essere lo strumento attraverso il quale la Direzione la esercita.

Non basta avere un Risk Manager. Bisogna metterlo nelle condizioni di fare il Risk Manager.

Avv. Michele Lucca – Consigliere Nazionale SIOF, Senior Specialist in Tort Law and Insurance Litigation