La sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 630/2026 si segnala perché legge l’art. 9 L. 24/2017 alla luce della centralità della responsabilità organizzativa della struttura, ridimensionando ogni tentativo di trasferire sul sanitario il costo del danno come effetto ordinario del rapporto interno. La legge Gelli-Bianco, infatti, colloca la sicurezza delle cure anche sul piano della prevenzione e gestione del rischio e dell’uso appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. Coerentemente, la struttura risponde ex artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dei sanitari di cui si avvale, secondo una responsabilità che ha anche una forte matrice organizzativa e costituisce norma imperativa.
In questo contesto, la rivalsa verso l’esercente la professione sanitaria non è un rimedio generale di riequilibrio economico, ma uno strumento speciale, tipico e limitato, esperibile “solo in caso di dolo o colpa grave”. La specialità del rimedio emerge non solo dal presupposto soggettivo restrittivo, ma anche dai limiti quantitativi, dal termine di decadenza annuale dopo il pagamento e dalla regola per cui la decisione resa contro struttura o assicuratore non fa stato contro il sanitario che non abbia partecipato al relativo giudizio. Ne deriva che non sono coerenti con il sistema letture che, per via surrogatoria o negoziale, trasformino la rivalsa in un meccanismo ordinario di scarico del rischio d’impresa.
Il punto decisivo, valorizzato dalla pronuncia, è che quando l’evento dannoso si innesta anche su carenze organizzative della struttura — assetti inadeguati, difetti di coordinamento, insufficienze procedurali o di governo del rischio — la pretesa di rivalersi sul medico incontra un limite sistematico particolarmente forte. Il D.M. n. 232/2023 conferma tale impostazione, imponendo alle strutture funzioni interne di valutazione dei sinistri e processi continuativi di identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi. La struttura, dunque, è il primo centro di imputazione del rischio clinico-organizzativo.
Resta allora coerente con l’art. 9 anche l’inopponibilità della transazione conclusa dalla struttura: “In nessun caso la transazione è opponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa”. La struttura che scelga di definire il danno non può trasformare tale scelta in prova del credito verso il sanitario, né sul piano dell’“an” né su quello del “quantum”. In sintesi, la sentenza milanese rafforza la ratio della Gelli-Bianco: la rivalsa è eccezionale; il rischio organizzativo resta, in via primaria, rischio della struttura.

Avv. Michele Lucca – Consigliere Nazionale SIOF, Senior Specialist in Tort Law and Insurance Litigation