Applicazione dell’art. 1419 c.c. nei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile sanitaria non adeguati ai requisiti normativi

Quadro normativo

La legge dispone, all’articolo 1419 del Codice civile, che la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. In caso contrario, la nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (v. recentemente Raffaella Muroni e Roberta Manni, L’azione diretta nella responsabilità medico-sanitaria nel nuovo regime di assicurazione obbligatoria: il nodo gordiano della disciplina transitoria si scioglie per ragioni sistemati, in Resp. civ. prev., fascicolo 2 – 2026, p. 400 ss. osservano: “Il corollario sistematico davvero necessitato è che solo a fronte di rapporti assicurativi che non sono stati tempestivamente adeguati dagli operatori, potrà intervenire l’adeguamento giudiziale ex art. 1419 c.c., mentre per tutti i rapporti assicurativi anteriori cui riferire il sinistro, l’azione diretta — intesa quale diritto soggettivo sostanziale e non come un mero potere processuale (e così quale azione diretta c.d. pura) — non può essere venuta ad esistenza. Il rigetto in tal caso non è in rito, per carenza di legittimazione ad agire, ma più radicalmente nel merito in via assorbente, per mancanza del fatto costitutivo del diritto di indennizzo ex lege di nuovo conio, dato dal rapporto assicurativo obbligatorio, come disciplinato dalla sopravvenuta disciplina attuativa“. E aggiungono in rilievo ancor più pertinente: “Ma non è solo una questione sistematica: come è stato giustamente sottolineato, i nuovi parametri normativi delle polizze obbligatorie nel settore medico-sanitario, cui è strettamente collegata la nuova figura di azione diretta, incidono sul risk management e sui criteri anche attuariali per il calcolo del premio e dello stesso massimale. Polizze stipulate secondo il libero mercato nel regime anteriore non possono certo fondare azioni dirette, che limitano oltretutto i poteri di eccezione“. Sulla centralità del risk managment in sanità vengono richiamati i contributi di PONZANELLI, Sostenibilità delle regole di responsabilità civile, in Contratto impr., 2023, 716; e amplius, HAZAN-MARTINI, Azione diretta, opponibilità e protocolli di gestione, in CODRINO-GELLI-HAZAN-ZORZIT (a cura di), L’attuazione della legge Gelli e la Tun: responsabilità, danno e assicurazione, Milano, 2026, 653 s.).

Precedenti giurisprudenziali specifici in materia sanitaria

L’analisi della giurisprudenza più recente e pertinente, fondata sui documenti forniti, consente di affermare che esistono decisioni che affrontano l’applicazione dell’art. 1419 c.c. in relazione a contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile sanitaria non adeguati ai requisiti normativi, in particolare con riferimento all’entrata in vigore del D.M. 232/2023 e alla disciplina transitoria prevista per l’adeguamento delle polizze.

1. Sostituzione delle clausole nulle con norme imperative e limiti all’azione diretta

La Corte d’Appello di Roma ha affrontato in modo diretto la questione della nullità di clausole contrattuali in polizze assicurative sanitarie, con particolare attenzione al meccanismo di sostituzione ex art. 1419, comma 2, c.c. In tale decisione, la Corte ha chiarito che, una volta accertata la nullità di una clausola (nella specie, la clausola “claims made”), il giudice deve individuare, tra i modelli legislativi successivi, quello più idoneo a realizzare l’equilibrio degli interessi delle parti, senza sostituire automaticamente la clausola nulla con il modello tipico di assicurazione della responsabilità civile (loss occurrence), ma attingendo alle discipline speciali sopravvenute, come la legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco). La Corte ha affermato che “il giudice, ritenuta inadeguata la clausola claims made pattizia, è investito del compito non solo di rilevarne la nullità, ma anche di sostituirla (cfr. Cass. 11/04/2023, n.9616 che ha cassato la sentenza della Corte d’appello, perché aveva dichiarato nulla la clausola claims made, ma non aveva individuato la previsione con cui sostituirla), non recuperandola attraverso la sua sostituzione con il modello tradizionale di assicurazione della responsabilità civile (Cass., Sez. Un., 6/05/2016, n. 9140, Par. 20); il modello di riferimento avuto in mente dal legislatore con la legge – come è pacificamente ritenuto anche in dottrina – non è ispirato al modello loss occurance ma al modello claims made (la copertura retroattiva non è infatti prevista dallo schema codicistico né, se la garanzia assicurativa fosse collegata al fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, vi sarebbe bisogno della clausola di ultrattività che, invece, è fondamentale quando l’obbligo di manleva non sorge con il fatto generatore di responsabilità, ma con la richiesta risarcitoria del terzo, e quindi tale obbligazione di garanzia viene meno alla scadenza della polizza)” (Corte d’Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5113).

La Corte ha quindi applicato il modello sostitutivo previsto dalla legge n. 24/2017, art. 11, che prevede una copertura retroattiva decennale, in luogo della clausola nulla, evidenziando che il giudice non può “creare” clausole, ma deve individuare il sostrato sostitutivo tra quelli previsti dall’ordinamento, in conformità all’art. 1419, comma 2, c.c. La decisione sottolinea che la sostituzione ex lege delle clausole nulle è obbligatoria quando la disciplina imperativa lo prevede, e che il giudice deve ricostruire la volontà negoziale delle parti alla luce del nuovo assetto normativo.

2. Inammissibilità dell’azione diretta e nullità delle clausole in polizze non adeguate

Numerose decisioni di merito, rese dopo l’entrata in vigore del D.M. 232/2023, hanno affrontato la questione della validità delle clausole contrattuali delle polizze assicurative sanitarie non ancora adeguate ai requisiti minimi previsti dal decreto. In particolare, i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Catanzaro, Salerno e altri hanno affermato che, fino all’adeguamento dei contratti assicurativi secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.M. 232/2023 (termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto), l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore non è ammissibile, in quanto la disciplina imperativa non è ancora operativa sui rapporti in corso e sulle polizze non adeguate.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha richiamato espressamente l’art. 1419 c.c. e ha escluso che la nullità di singole clausole delle polizze non conformi ai requisiti ministeriali possa estendersi all’intero contratto, in assenza di prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole. Il Tribunale ha inoltre precisato che “la recente entrata in vigore del DM 232/2023 non consente poi di escludere l’inammissibilità dell’azione diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa, in quanto, da un lato, al momento dell’istaurazione del giudizio il provvedimento non era ancora entrato in vigore e, dall’altro, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 18 del D.M. n. 232/2023 rubricato “norme transitorie e di rinvio” non può ritenersi operante l’azione diretta fino all’adeguamento dei contratti assicurativi, cioè prima del decorso di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Ciò in quanto il rapporto tra la compagnia e l’assicurato è autonomo rispetto a quello tra la struttura sanitaria al paziente, non potendo quest’ultimo ingerirsi nel rapporto tra struttura assicurata e assicurazione in base al principio di relatività degli effetti del contratto” (Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 08/04/2025).

In modo analogo, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l’inammissibilità della domanda diretta contro la compagnia assicuratrice, richiamando la disciplina transitoria e l’obbligo di adeguamento dei contratti entro 24 mesi, e ha escluso che la nullità delle clausole non conformi possa determinare la nullità dell’intero contratto, in assenza di una volontà contraria delle parti (Trib. Catanzaro, sentenza 10/06/2024, n. 1194; Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 658).

Il Tribunale di Salerno ha ribadito che “la recente entrata in vigore del D.M. n. 232/2023 (pubblicato nella G.U. 1 marzo 2024, n. 51) non vale a superare l’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla compagnia assicuratrice, non solo perché al momento della sua introduzione l’azione diretta non poteva proporsi, ma anche perché l’art. 18 del D.M. 232/2023 recante le “norme transitorie e di rinvio”, stabilisce al comma 2 che “Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 8, gli assicuratori adeguano i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia”, con la conseguenza che l’azione diretta non può ritenersi operante fino all’adeguamento dei contratti di assicurazione entro il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto” (Trib. Salerno, ordinanza 18/07/2024).

3. Nullità parziale e principio di conservazione del contratto

La giurisprudenza di merito e di legittimità, anche in settori diversi da quello sanitario, ha costantemente affermato che la nullità di singole clausole contrattuali si estende all’intero contratto solo ove sia provato che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole, secondo il principio di conservazione degli atti negoziali. In assenza di tale prova, la nullità resta circoscritta alle sole clausole nulle, che vengono sostituite di diritto dalle norme imperative (Trib. Milano, sentenza 15/04/2024, n. 4132; Trib. Benevento, sentenza 14/07/2023, n. 1587; Trib. Milano, sentenza 07/10/2024, n. 8653; Trib. Milano, sentenza 15/04/2024, n. 4131; Trib. Torino, sentenza 16/05/2024, n. 2916).

Nel settore sanitario, la Corte d’Appello di Catanzaro ha escluso la nullità delle clausole contrattuali che richiamavano lo sconto tariffario previsto da una legge finanziaria, ritenendo che il rinvio fosse frutto dell’autonoma volontà delle parti e non in contrasto con norme imperative, e che la nullità parziale non potesse essere invocata in assenza di una specifica violazione di norme imperative (Corte d’Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1015).

Il Tribunale di Catanzaro ha inoltre precisato che “le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto sono quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 26724 del 2007 e n. 525 del 2020). Pertanto, si ravvisa un’ipotesi di nullità virtuale per violazione di norme imperative solo nel caso in cui il vizio attenga agli elementi strutturali della fattispecie negoziale e non anche ad elementi specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, come deve ritenersi la individuazione dei criteri per la quantificazione della remunerazione per l’erogazione eventuale di prestazioni oltre il tetto massimo stabilito in contratto” (Trib. Catanzaro, sentenza 28/10/2024, n. 2049).

Conclusione

La giurisprudenza più recente e specifica, anche in relazione all’entrata in vigore del D.M. 232/2023 e alla disciplina transitoria per l’adeguamento delle polizze assicurative sanitarie, ha chiarito che:

  • la nullità di singole clausole delle polizze non conformi ai requisiti normativi non comporta la nullità dell’intero contratto, salvo che sia provato che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole;
  • le clausole nulle sono sostituite di diritto dalle norme imperative, secondo il meccanismo previsto dall’art. 1419, comma 2, c.c.;
  • fino all’adeguamento dei contratti assicurativi ai sensi dell’art. 18 del D.M. 232/2023, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore non è ammissibile, e la nullità delle clausole non conformi non consente di superare il limite temporale e strutturale imposto dalla disciplina transitoria;
  • il giudice, accertata la nullità di una clausola, deve individuare il modello sostitutivo tra quelli previsti dall’ordinamento, privilegiando la disciplina speciale sopravvenuta (come la legge n. 24/2017) quando compatibile con la volontà delle parti e con la causa concreta del contratto.

In sintesi, la giurisprudenza ha affrontato in modo specifico l’applicazione dell’art. 1419 c.c. nei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile sanitaria non adeguati, confermando la centralità del principio di conservazione del contratto, la sostituzione delle clausole nulle con norme imperative e la necessità di rispettare la disciplina transitoria prevista dal D.M. 232/2023.

Michele Lucca (Consigliere nazionale SIOF e Senior Specialist in Tort Law and Insurance Litigation)