La responsabilità in ambito sanitario ha subito una profonda evoluzione, spostando progressivamente il focus dalla sola colpa del singolo professionista a una visione più sistemica che include la “colpa organizzativa” della struttura sanitaria. Questo cambiamento di paradigma, consolidato normativamente dalla Legge n. 24/2017 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”), riconosce che la sicurezza delle cure non dipende esclusivamente dalla perizia del medico, ma è intrinsecamente legata all’efficienza, all’adeguatezza e alla sicurezza dell’intera organizzazione in cui egli opera. La gestione del rischio sanitario (risk management) diventa, in tale contesto, non solo una buona pratica, ma un obbligo giuridico fondamentale per le strutture sanitarie.

1. Il quadro normativo: dalla responsabilità individuale alla gestione del rischio

La Legge Gelli-Bianco ha formalizzato un approccio integrato alla prevenzione e gestione del rischio sanitario. L’articolo 2 della legge impone a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, di attivare funzioni di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio, attraverso l’istituzione di appositi centri e l’implementazione di percorsi di audit e analisi delle criticità (Quali sono le implicazioni pratiche delle dovute censure per il Presidio Ospedaliero. Tale attività non è meramente formale, ma deve tradursi in azioni concrete, quali:

  • La raccolta e l’analisi dei dati su eventi avversi e “quasi-errori.
  • La predisposizione di attività di formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208).
  • La redazione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi, sulle loro cause e sulle iniziative correttive intraprese, da pubblicare sul sito web della struttura (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208).

Parallelamente, l’articolo 7 della stessa legge definisce la responsabilità della struttura sanitaria come di natura contrattuale (ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.), rispondendo sia delle proprie carenze organizzative sia delle condotte colpose o dolose dei professionisti di cui si avvale (Tribunale di Lecco, Sentenza n.323 del 30 marzo 2024)(Quali sono le implicazioni pratiche delle dovute censure per il Presidio Ospedaliero Maria Pia di_25_05_2026.pdf). Questa impostazione rafforza il principio secondo cui la struttura sanitaria assume un'”obbligazione di salvaguardia” verso il paziente, che va oltre la mera prestazione medica e abbraccia la sicurezza complessiva del percorso di cura (Tribunale di Reggio Calabria – Sentenza 10 marzo 2026, n. 447).

2. La “Colpa Organizzativa”: contenuti e implicazioni

La colpa organizzativa si manifesta quando un evento avverso è riconducibile, in tutto o in parte, a deficit strutturali, procedurali o gestionali dell’ente sanitario. La giurisprudenza e le consulenze tecniche in materia hanno delineato con precisione i contorni di tali carenze.

Un esempio emblematico è fornito dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, n. 179 del 21 maggio 2026. In tale pronuncia, pur escludendo la colpa grave del medico operatore, il Collegio ha mosso “dovute censure” nei confronti del Presidio Ospedaliero per una serie di deficit organizzativi che hanno caratterizzato la gestione di un parto complicato (Corte dei Conti sez_Giurisdizionale Calabria_21_05_2026_n_179.pdf). Le criticità evidenziate includevano:

  • Carenze strumentali: L’assenza o il mancato funzionamento di apparecchiature essenziali come il cardiotocografo per il monitoraggio fetale (Corte dei Conti sez_Giurisdizionale Calabria_21_05_2026_n_179.pdf).
  • Carenze di personale: La mancanza di un’equipe completa, con l’assenza di figure cruciali come l’anestesista-rianimatore, il pediatra/neonatologo e il ferrista, e la presenza di un servizio di anestesia solo su reperibilità in una struttura minore (Corte dei Conti sez_Giurisdizionale Calabria_21_05_2026_n_179.pdf).
  • Carenze procedurali e documentali: La compilazione lacunosa della cartella clinica, che ostacola la ricostruzione dei fatti e la verifica della corretta applicazione delle pratiche assistenziali (Corte dei Conti sez_Giurisdizionale Calabria_21_05_2026_n_179.pdf).
  • Deficit strutturali: L’inadeguatezza della struttura a gestire emergenze, come dimostrato dall’impossibilità di un rapido trasferimento verso un centro più attrezzato a causa della distanza e dello stato avanzato del parto.

Queste “censure” evidenziano che la struttura sanitaria accetta un “rischio d’impresa” o “rischio connaturato all’utilizzazione di terzi” (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.264 del 23 gennaio 2024)(Tribunale di Milano, Sentenza n.1250 del 1 febbraio 2024, Tribunale di Milano, Sentenza n.4593 del 29 aprile 2024, Cass. Civ., Sez. 3, N. 13869 del 06-07-2020). La sua responsabilità non deriva da una culpa in eligendo o in vigilando, ma dall’assunzione del rischio per i danni che possono derivare al paziente dall’organizzazione predisposta (Tribunale di Milano, Sentenza n.1250 del 1 febbraio 2024, Cass. Civ., Sez. 3, N. 13869 del 06-07-2020). Di conseguenza, la struttura non può riversare interamente la responsabilità sul singolo medico quando l’errore affonda le sue radici in un contesto organizzativo inadeguato. La responsabilità della struttura può essere esclusa solo in casi eccezionali di “inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del comportamento del medico” rispetto al programma di cura condiviso (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.264 del 23 gennaio 2024, Tribunale di Milano, Sentenza n.1250 del 1 febbraio 2024, Tribunale di Milano, Sentenza n.4593 del 29 aprile 2024).

3. Le azioni correttive: dall’audit alla prevenzione

Le “dovute censure” non sono mere constatazioni, ma impongono alla struttura sanitaria l’obbligo di intraprendere azioni correttive concrete. La gestione del rischio sanitario si attua attraverso un ciclo continuo di valutazione e miglioramento, che include specifiche procedure di audit interno. Tali audit devono avere ad oggetto:

  1. Audit clinico-organizzativo: Verifica sistematica delle dotazioni strumentali e della composizione delle equipe, per assicurare che siano adeguate ai protocolli e alle linee guida vigenti.
  2. Audit sui protocolli clinici: Controllo della conformità e dell’aggiornamento delle procedure interne rispetto alle migliori pratiche scientifiche.
  3. Audit sulla gestione delle emergenze: Valutazione della programmazione dei turni, della reperibilità del personale e delle procedure di trasferimento per garantire una risposta tempestiva alle complicanze.
  4. Audit sulla documentazione sanitaria: Verifica della completezza e correttezza della compilazione delle cartelle cliniche, essenziali per la tracciabilità delle cure e per la difesa legale.

La mancata attivazione di tali percorsi di audit, o la reiterazione di errori già censurati, può configurare un elemento di colpa grave in capo ai dirigenti responsabili in caso di futuri eventi dannosi, con conseguente possibile azione di responsabilità amministrativa per danno da disservizio o danno patrimoniale.

Conclusione

L’analisi della colpa organizzativa e della gestione del rischio sanitario rivela un cambiamento culturale e giuridico fondamentale. La sicurezza del paziente è oggi considerata un risultato sistemico, che dipende da un’organizzazione complessa e ben gestita. Le strutture sanitarie non sono più meri “contenitori” dell’attività medica, ma soggetti attivi, titolari di un’obbligazione di sicurezza che si traduce in precisi doveri di programmazione, dotazione, formazione e controllo.

La sentenza della Corte dei Conti n. 179/2026, pur assolvendo il singolo medico, funge da monito per il sistema: le “dovute censure” per carenze organizzative, anche se non si traducono in una condanna immediata per danno erariale, costituiscono un segnale di allerta che impone interventi correttivi. Ignorare tali segnali significa non solo violare un obbligo di legge, ma anche esporre la struttura, i suoi dirigenti e, in ultima analisi, la collettività a rischi e responsabilità future. La gestione proattiva del rischio non è più una scelta, ma l’unica via per garantire cure sicure e sostenibili.

Michele Lucca – avvocato in Udine

Enrico Ciccarelli – medico legale e risk manager in Udine