Applicabilità della definizione tipizzata di colpa grave introdotta dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (“legge Foti”) alle azioni di responsabilità amministrativa per malpractice sanitaria
Applicabilità della definizione tipizzata di colpa grave introdotta dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (“legge Foti”) alle azioni di responsabilità amministrativa per malpractice sanitaria
Inquadramento normativo e ratio della riforma
La legge 7 gennaio 2026, n. 1, ha profondamente inciso sul regime della responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, novellando l’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In particolare, la novella ha introdotto una definizione tipizzata di colpa grave, mutuata in larga parte dall’art. 2, comma 3, della legge n. 117/1988 (responsabilità civile dei magistrati), secondo cui costituisce colpa grave la “violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”. La legge dispone altresì che, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, si tiene conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza; non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. L’art. 6 della legge n. 1/2026 prevede l’applicazione della novella anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
La questione interpretativa: estensione della tipizzazione della colpa grave alla responsabilità sanitaria
L’entrata in vigore della legge Foti ha immediatamente sollevato la questione se la nuova definizione tipizzata di colpa grave possa trovare applicazione anche in materia di responsabilità sanitaria, e dunque nelle azioni di rivalsa per malpractice medica promosse dalla Procura contabile nei confronti di medici e operatori sanitari dipendenti pubblici. Il tema è di rilievo pratico notevolissimo, poiché la responsabilità sanitaria è da tempo oggetto di una disciplina speciale (legge 8 marzo 2017, n. 24, c.d. “legge Gelli-Bianco”), che ha introdotto regole proprie sia in punto di elemento soggettivo (limitazione della responsabilità amministrativa ai soli casi di dolo o colpa grave: art. 9), sia in punto di limiti quantitativi all’addebito (tetto massimo pari al triplo della retribuzione lorda annua: art. 9, comma 5), sia in punto di procedura (obbligo di comunicazione ex art. 13).
Orientamenti giurisprudenziali del 2026: esclusione dell’applicabilità della tipizzazione novellata alla responsabilità sanitaria
Le più recenti pronunce della Corte dei conti del 2026, pur con argomentazioni non sempre coincidenti, convergono nel ritenere che la nuova nozione tipizzata di colpa grave introdotta dalla legge Foti non sia applicabile alle azioni di responsabilità amministrativa per malpractice sanitaria. Tale orientamento si fonda su una pluralità di argomenti, che possono essere così ricostruiti sulla base delle decisioni più significative.
1. Specialità della disciplina della responsabilità sanitaria e autonomia del parametro di colpa grave
Secondo la Corte dei conti, la responsabilità amministrativa in materia sanitaria è regolata da un sottosistema speciale, introdotto dalla legge Gelli-Bianco, che si caratterizza per una disciplina organica e autonoma, non suscettibile di applicazione atomistica delle regole generali proprie della responsabilità amministrativa ordinaria. In particolare, la legge Gelli-Bianco ha tipizzato la responsabilità amministrativa del personale sanitario pubblico, limitandola ai soli casi di dolo o colpa grave, e ha individuato parametri propri per la valutazione della colpa grave, ancorandola alla violazione delle linee guida, delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle regole dell’arte medica, piuttosto che a violazioni di norme di diritto in senso stretto. La Corte dei conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 21/04/2026, n. 70, ha affermato che la disciplina speciale della responsabilità sanitaria “deve ritenersi prevalente su quella ora introdotta dalla l. n. 1/2026”, in quanto la legge Gelli-Bianco “costituisce un sottosistema unitario e coerente, ragione per la quale non se ne è ammessa una applicazione atomistica” e la sua natura speciale “fa propendere per la conclusione che essa dovrà continuare ad avere applicazione anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 1/2026, in osservanza al noto principio giuridico, che attiene alla disciplina della successione delle leggi nel tempo, secondo cui ‘legi speciali per generalem non derogatur’” Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 21/04/2026, n. 70.
2. Inidoneità della tipizzazione novellata a ricomprendere le condotte materiali sanitarie
Un ulteriore argomento, di natura sistematica e testuale, è stato sviluppato dalla Corte dei conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 13/04/2026, n. 12, la quale ha osservato che la definizione tipizzata di colpa grave introdotta dalla legge Foti è calibrata sulle attività provvedimentali e procedimentali della pubblica amministrazione, e non sulle condotte materiali proprie dell’attività sanitaria. In particolare, la Corte ha sottolineato che le ipotesi tipizzate (“violazione manifesta delle norme di diritto applicabili”, “travisamento del fatto”, “affermazione/negazione di fatti incontrovertibilmente risultanti dagli atti del procedimento”) sono riferibili a contesti in cui l’attività del soggetto agente si esprime in atti amministrativi, provvedimenti o procedimenti, mentre l’attività sanitaria si sostanzia in condotte materiali, la cui valutazione deve avvenire secondo i parametri della leges artis, delle linee guida e delle buone pratiche cliniche. La Corte ha quindi concluso che “la nozione di colpa grave declinata dalla summenzionata novella normativa non può ritenersi applicabile al caso in esame, relativo a una vicenda di malpractice sanitaria”, e che “la tipizzazione delle fattispecie, di per sé, nulla dice sulla propria esaustività che, in particolare, nel caso all’esame (ma anche in ipotetici ulteriori: ad esempio gli ambiti delle attività relative alla Scuola, delle attività delle Forze di Polizia, delle attività produttive ed esecutive) dà corpo ad una questione afferente all’ambito di applicazione, più che alla possibilità, invero paradossale e indubbiamente non conforme alla ratio della riforma, di ritenere esclusa ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa dei sanitari sol perché dall’elenco delle fattispecie di colpa grave, tipizzate nell’articolo 1, della legge n. 20 del 1994 come novellato, non risulterebbero definizioni ascrivibili ai medesimi” Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 13/04/2026, n. 12.
3. Lettura costituzionalmente orientata e funzione deterrente della responsabilità amministrativa
La giurisprudenza contabile ha inoltre valorizzato la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della novella, al fine di evitare che l’applicazione della tipizzazione restrittiva della colpa grave alle condotte materiali dei sanitari conduca a una sostanziale deresponsabilizzazione di interi settori della pubblica amministrazione, in assenza di una espressa volontà legislativa in tal senso. La Corte dei conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 13/04/2026, n. 64, ha affermato che “la tipizzazione della colpa grave ivi effettuata con riferimenti a condotte provvedimentali e procedimentali, come già rimarcato dalla Sezione con sentenza Omissis, mal si attaglia a condotte materiali, quali quella di un medico, da valutare secondo criteri più elastici e duttili di diligenza, prudenza, perizia, negligenza nel caso concreto ed alla stregua di parametri scientifici (linee guida, protocolli, parametri fissati dalla comunità scientifica e dalla letteratura etc.) utilizzati dai consulenti espressisi sulla vicenda. Un’interpretazione ‘costituzionalmente orientata’ impone, onde evitare conflitti con svariate previsioni costituzionali (in particolare con gli artt. 3 e 24 della Costituzione) di considerare la nuova tipizzazione, particolarmente restrittiva, della colpa grave, limitata all’attività ‘provvedimentale’ della Pubblica Amministrazione” Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 13/04/2026, n. 64.
4. Applicazione della novella ai soli casi di attività amministrativa in senso stretto
La Corte dei conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 26/03/2026, n. 64, ha applicato la nuova disciplina della colpa grave, con conseguente riduzione dell’addebito al 30% del danno accertato, in un caso di responsabilità amministrativa in ambito universitario, ossia in un contesto tipicamente amministrativo e provvedimentale, confermando così che la novella trova applicazione nei casi di attività amministrativa in senso stretto, ma non nelle ipotesi di responsabilità sanitaria, che restano regolate dalla disciplina speciale Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 26/03/2026, n. 64.
5. Persistenza dei criteri tradizionali di valutazione della colpa grave in ambito sanitario
Le decisioni più recenti ribadiscono che, in materia di responsabilità sanitaria, la valutazione della colpa grave deve continuare a essere effettuata secondo i criteri tradizionali, ossia con riferimento alla “sprezzante trascuratezza” dei doveri d’ufficio, alla macroscopica negligenza, imprudenza o imperizia, e alla violazione delle regole fondamentali della pratica clinica e delle linee guida, come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile e dalla legge Gelli-Bianco. La Corte dei conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/02/2026, n. 41, ha ribadito che “nella responsabilità professionale medica, la colpa grave coincide con la violazione di standard minimi di diligenza e con errori inescusabili per la loro grossolanità, denotanti incompetenza di base o disinteresse per la tutela del paziente. In altri termini, soltanto le condotte che si discostino in modo evidente dalle comuni conoscenze tecnico-scientifiche e dalle regole fondamentali della pratica clinica possono integrare colpa grave” Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/02/2026, n. 41.
Conseguenze pratiche: limiti quantitativi e potere riduttivo
Va segnalato che, pur escludendo l’applicazione della tipizzazione novellata della colpa grave alle condotte sanitarie, alcune decisioni hanno ritenuto applicabile il nuovo limite quantitativo all’addebito (c.d. “doppio tetto”: 30% del danno accertato e comunque non oltre il doppio della retribuzione lorda annua), in quanto disposizione di favore e di carattere generale, destinata a operare anche in assenza di una disciplina speciale più favorevole. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ritiene che, in presenza di una disciplina speciale (art. 9, comma 5, legge Gelli-Bianco: tetto al triplo della retribuzione lorda), questa continui a trovare applicazione, salvo che il nuovo limite sia più favorevole al sanitario, nel qual caso può essere applicato in via di interpretazione costituzionalmente orientata Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 21/04/2026, n. 70; Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 13/04/2026, n. 64.
Conclusione
Alla luce delle decisioni della Corte dei conti del 2026, deve ritenersi che la definizione tipizzata di colpa grave introdotta dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (“legge Foti”) non trova applicazione in materia di responsabilità sanitaria e, in particolare, nelle azioni di rivalsa per malpractice medica promosse dalla Procura contabile. La responsabilità amministrativa dei sanitari pubblici continua a essere regolata dalla disciplina speciale della legge Gelli-Bianco, che impone una valutazione della colpa grave secondo i parametri della leges artis, delle linee guida e delle buone pratiche cliniche, e non secondo la tipizzazione novellata, calibrata sulle attività amministrative e provvedimentali. La ratio della riforma del 2026, volta a contrastare la “paura della firma” e a tutelare l’attività amministrativa discrezionale, non si estende alle condotte materiali sanitarie, che restano soggette a un regime di responsabilità autonomo e differenziato.
Sintesi – Tabella di confronto
| Argomento | Applicazione della tipizzazione novellata di colpa grave (legge Foti) | Applicazione della disciplina speciale sanitaria (legge Gelli-Bianco) | Fonti giurisprudenziali |
|---|---|---|---|
| Ambito oggettivo | Attività amministrativa, provvedimentale, procedimentale | Condotte materiali sanitarie (malpractice medica) | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 13/04/2026, n. 12 |
| Parametri di colpa grave | Violazione manifesta di norme di diritto, travisamento del fatto, ecc. | Sprezzante trascuratezza, macroscopica negligenza, violazione linee guida | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/02/2026, n. 41 |
| Applicabilità ai sanitari | Esclusa | Confermata | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 21/04/2026, n. 70 |
| Ratio della riforma | Contrastare la “paura della firma” nell’attività amministrativa | Non rilevante per la responsabilità sanitaria | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 13/04/2026, n. 12 |
| Lettura costituzionale | Applicazione restrittiva per evitare vuoti di responsabilità | Applicazione dei criteri tradizionali in ambito sanitario | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 13/04/2026, n. 64 |
| Limiti quantitativi all’addebito | Applicabili in via generale (doppio tetto) se più favorevoli | Applicazione del tetto speciale (triplo retribuzione) salvo lex mitior | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 21/04/2026, n. 70 |
| Successione di leggi nel tempo | Legge speciale non derogata dalla legge generale sopravvenuta | Principio “legi speciali per generalem non derogatur” | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 21/04/2026, n. 70 |
| Funzione deterrente | Mantenuta per le attività amministrative | Mantenuta per la responsabilità sanitaria secondo criteri tradizionali | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 13/04/2026, n. 12 |
| Applicazione ai giudizi pendenti | Sì, ma solo per attività amministrative/provvedimentali | No, per le azioni di rivalsa sanitaria | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 26/03/2026, n. 64 |
| Criteri di valutazione della colpa | Norme di diritto, atti del procedimento | Leges artis, linee guida, buone pratiche cliniche | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/02/2026, n. 41 |
| Possibilità di applicazione atomistica | Esclusa | Applicazione unitaria della disciplina speciale | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 21/04/2026, n. 70 |
Conclusione
La giurisprudenza della Corte dei conti del 2026, in modo pressoché unanime, esclude che la definizione tipizzata di colpa grave introdotta dalla legge Foti possa trovare applicazione nelle azioni di responsabilità amministrativa per malpractice sanitaria. La responsabilità dei sanitari pubblici resta regolata dalla disciplina speciale della legge Gelli-Bianco, che impone una valutazione della colpa grave secondo i parametri della leges artis e delle buone pratiche cliniche, e non secondo la tipizzazione novellata, calibrata sulle attività amministrative e provvedimentali. La ratio della riforma del 2026, volta a contrastare la “paura della firma”, non si estende alle condotte materiali sanitarie, che restano soggette a un regime di responsabilità autonomo e differenziato.