La pubblicazione del decreto attuativo 232/23 della L 24/2017 (L. Gelli Bianco)  statuisce il termine della riforma della responsabilità sanitaria, dando concretezza e reificazione al progetto del legislatore, iniziato con la promulgazione della Legge Balduzzi. Tra le novità portate dal nuovo impianto normativo vi è certamente la sicurezza delle cure che, con l’articolo 1, comma 2, diventa centrale nella valutazione del tema della responsabilità sanitaria tanto che il legislatore ha esplicitamente affermato che alle attività di prevenzione del rischio (che rappresentano certamente la modalità più importante per raggiungere la sicurezza delle cure) deve “concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano  in  regime  di  convenzione  con  il  Servizio  sanitario nazionale”.

Vi è stato, quindi, parimenti a quanto accade in tema di rischio clinico, un cambiamento, perlomeno parziale,  nell’attribuzione della responsabilità in quanto si è passati ad una “spersonalizzazione “dell’attività del singolo sanitario per giungere  a quella della struttura che si accolla il cd. “rischio d’impresa” (cuius commoda  et eius incommoda).

Per anni, infatti, la giurisprudenza è rimasta ancorata alla “colpa” del singolo medico, attenendosi ad una forma di cd. responsabilità soggettiva mentre la riforma ha consentito, in forma ancora iniziale probabilmente, il passaggio ad una forma di responsabilità della struttura, basata su un concetto oggettivo 

Cosa significa tutto ciò? Significa che la visione della responsabilità sanitaria sta cambiando totalmente in quanto la letteratura scientifica, in tema di rischio clinico, ci fa capire che gran parte  delle ipotesi di  “danno” deriva non dal comportamento del singolo ma da una serie di carenza  della struttura che possono essere di tipo organizzativo (carenza di personale, assenza di guardia attiva), tecnologiche (mancate dotazioni, mancati controlli), assenza di servizi essenziali (tagliati a causa del budget), problematiche legate al trasporto ed ai trasferimenti sanitari.

L’art. 16 del D.M. 232/23 statuisce che nelle strutture sanitare (pubbliche o private) sia creata una funzione valutazione sinistri che ha una composizione minima composta da un medico – legale, un avvocato, un loss adjuster (soggetto con competenze liquidative) ed un risk manager.

Ed è proprio grazie a questa funzione valutativa, a parere di chi scrive, soprattutto nel caso in cui il risk manager abbia una formazione sanitaria, che il personale sanitario deve fare riferimento attraverso la modalità di segnalazione (incident reporting, S.D.O., etc) dei near miss o comunque  degli eventi avversi anche di lieve entità) in modo che si possano attuare tutte quelle misure pro – attive di prevenzione del rischio clinico e reattive quando l’evento  si è già verificato. 

Diversamente la responsabilità soggettiva del medico  che, in passato, interessava quasi esclusivamente il “facere” dello stesso, potrebbe trovare nuova linfa nella mancata segnalazione  delle carenze organizzative in senso lato. 

E’ proprio per questo che il D.M. 232/23, con la creazione della funzione valutazione sinistri, rappresenta per i sanitari certamente  un’opportunità per far valere le proprie ragioni in tema di organizzazione del lavoro.

Enrico Ciccarelli

Medico – legale

Master di II in Gestione del Rischio clinico